Art. 1.
(Fondi di investimento alternativi).

      1. Le società di gestione del risparmio (SGR) possono istituire fondi di investimento alternativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
      2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo di investimento alternativo non può superare le 300 unità.
      3. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di fondi di investimento alternativi non può essere inferiore a 250 mila euro.
      4. Le quote dei fondi di investimento alternativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.
      5. Il regolamento del fondo di investimento alternativo deve menzionare il grado di rischiosità e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali sul contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia.
      6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti e al rimborso delle quote.
      7. I fondi di investimento alternativi devono essere istituiti e gestiti, ai sensi dell'articolo l, comma 1, lettere n) e o), del testo unico di cui al decreto legislativo 24

 

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febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione e la gestione di tali fondi.
      8. Qualora la sottoscrizione della quota ovvero delle quote del fondo di investimento alternativo sia effettuata da un intermediario autorizzato in Italia alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la successiva immissione nei singoli patrimoni gestiti per conto della clientela, unico sottoscrittore della quota ovvero delle quote del fondo di investimento alternativo deve intendersi l'intermediario autorizzato; la successiva imputazione della quota ovvero delle quote del fondo di investimento alternativo ai singoli patrimoni gestiti da tale intermediario per conto della clientela non determina un frazionamento della quota, ovvero delle quote del fondo di investimento alternativo, e non costituisce violazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
      9. È ammessa l'emissione di titoli di debito indicizzati ai fondi di investimento alternativi. L'indicizzazione non può in ogni caso comportare la conversione dei titoli di debito in quote di fondo di investimento alternativo o attribuire il diritto a sottoscrivere quote del fondo medesimo.
      10. L'utilizzo di fondi di investimento alternativi quali parametri di indicizzazione del rendimento di titoli di debito da collocare sul mercato italiano è subordinato alle seguenti condizioni:

          a) il fondo di investimento alternativo deve essere istituito e gestito da una SGR di diritto italiano;

          b) il regolamento del fondo di investimento alternativo deve prevedere una cadenza almeno settimanale per quanto concerne la periodicità di sottoscrizione, di rimborso e di calcolo della quota del fondo;

          c) il regolamento del fondo deve prevedere che il calcolo della quota sia effettuato

 

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da parte di una banca depositaria o custode dei titoli o da una società di revisione indipendenti rispetto alla SGR;

          d) deve essere garantita idonea trasparenza degli investimenti effettuati dal fondo mediante conoscenza giornaliera di tutte le posizioni con la relativa valorizzazione effettuate anche da un soggetto non indipendente;

          e) nell'ipotesi in cui, ai sensi del regolamento, il fondo di investimento alternativo possa investire in altri organismi di investimento alternativi di diritto estero, è necessario che tali ultimi organismi siano sottoposti ad idonea certificazione da parte di una primaria società di revisione e che rispondano alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d).

      11. In sede di richiesta di autorizzazione del relativo regolamento alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, deve essere chiaramente specificato che il fondo di investimento alternativo è dedicato all'emissione di titoli di debito indicizzati al fondo stesso. Il titolo di debito indicizzato ad un fondo di investimento alternativo deve comunque garantire la restituzione del proprio valore nominale alla scadenza.
      12. I titoli di debito di cui al comma 11 assumono la specifica denominazione di «investimenti alternativi».